(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 28 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»); Considerato quanto segue: 1. La possibilita' di trasportare gli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse citta', anche se le linee guida seguite nell'elaborazione di tali atti sono le stesse, pur con qualche differenza marginale; 2. Tali regolamenti prevedono, in genere, che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani-guida per non vedenti, di cani di piccola taglia, purche' tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e di altri animali di piccola taglia, purche' racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l'esterno; 3. La legge regionale n. 59/2009 non disciplina l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonche' ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale; 4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che e' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale; 5. L'intervento normativo evitera', inoltre, il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sui mezzi di trasporto pubblico locale a persone accompagnate dai loro animali domestici; Approva la presente legge Art. 1 Inserimento del capo III-bis nella legge regionale n. 59/2009 1. Dopo il capo III della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»), e' inserito il seguente: «Capo III-bis - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale».