(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30  del
                           28 luglio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Vista la legge regionale 20 ottobre  2009,  n.  59  (Norme  per  la
tutela degli animali. Abrogazione  della  legge  regionale  8  aprile
1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la  tutela
degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La possibilita' di trasportare  gli  animali  d'affezione  sui
mezzi  di  trasporto  pubblico   locale   dipende   attualmente   dai
regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente
nelle   diverse   citta',   anche   se   le   linee   guida   seguite
nell'elaborazione di tali  atti  sono  le  stesse,  pur  con  qualche
differenza marginale; 
    2. Tali regolamenti prevedono,  in  genere,  che  a  bordo  delle
vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito
di cani-guida per non vedenti, di cani  di  piccola  taglia,  purche'
tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte  maglie  e  di  altri
animali di piccola taglia, purche' racchiusi in ceste, gabbie o altri
contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto  fisico
con l'esterno; 
    3. La legge regionale n. 59/2009 non disciplina  l'accesso  degli
animali  sui  mezzi  di  trasporto,  prevedendo  solo  che  i   cani,
accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti  gli
esercizi pubblici e commerciali, nonche' ai locali ed  uffici  aperti
al pubblico presenti sul territorio regionale; 
    4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa  regionale,
prevedendo esplicitamente che e' consentito il libero  accesso  degli
animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale; 
    5. L'intervento normativo  evitera',  inoltre,  il  ripetersi  di
controversi episodi riguardanti il divieto di  salire  sui  mezzi  di
trasporto pubblico locale a persone  accompagnate  dai  loro  animali
domestici; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                    Inserimento del capo III-bis 
                  nella legge regionale n. 59/2009 
 
  1. Dopo il capo III della legge regionale 20 ottobre  2009,  n.  59
(Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale
8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe  del  cane,
la  tutela  degli  animali   d'affezione   e   la   prevenzione   del
randagismo»), e' inserito il seguente: «Capo III-bis - Accesso  degli
animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale».